inammissibile il ricorso per cassazione contro decreto ex art. 2409, salvo che per la condanna alle spese processuali


04.11.2001

 

Cass. 08.05.2001, n. 6365

 

In tema di provvedimenti resi sulla denuncia di irregolarità nella gestione di una società (art. 2409 cod. civ.), i decreti della Corte d'appello a seguito di reclamo avverso le statuizioni del tribunale non possono essere oggetto di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., perché essi sono atti di volontaria giurisdizione e non assumono carattere contenzioso neppure quando contengano la revoca degli amministratori o dei sindaci, trattandosi di provvedimenti, disposti nell'interesse della società ad una corretta amministrazione, che si esauriscono in misure cautelari e provvisorie e che, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non pronunciano al riguardo per definire un conflitto tra parti contrapposte con attitudine ad acquisire autorità di giudicato sostanziale.

 

È viceversa ammissibile il ricorso per cassazione avverso la parte di detto provvedimento recante la condanna alle spese processuali, atteso che tale statuizione è costitutiva di un rapporto obbligatorio ed è munita dei connotati della pronunzia giurisdizionale idonea ad assumere valore di giudicato.